Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti nella misura massima del 90% sulle perdite (differenza fra il costo aumentato delle spese e i realizzi) a carico dello Stato, in base a sommari conti provvisori da presentarsi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per ogni singolo piroscafo e per ogni singola partita arrivata via terra.

Testo vigente dal 29 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169~art5 · fonte del testo