Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti nella misura massima del 90% sulle perdite (differenza fra il costo aumentato delle spese e i realizzi) a carico dello Stato, in base a sommari conti provvisori da presentarsi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per ogni singolo piroscafo e per ogni singola partita arrivata via terra.
Testo vigente dal 29 marzo 1948
