In attesa della liquidazione dell'onere di cui all'art. 3, allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato derivante dagli interessi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle banche finanziatrici.
Testo vigente dal 29 marzo 1948
