La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente vengono effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - sulla base dei rendiconti di gestione da compilare per ogni singolo piroscafo o tradotta e da presentare dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari con le modalita' che saranno stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Testo vigente dal 29 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169~art3 · fonte del testo