Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonche' a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine. Il Ministero del tesoro puo' eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.

Testo vigente dal 29 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169~art1 · fonte del testo