E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla, panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi. Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto:

  • 1)delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:
  • a)prezzo base;
  • b)conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • c)maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai "Granai del popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;
  • d)premi di conferimento: di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del popolo" fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna; di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna; di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore; di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;
  • 2)del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del popolo". Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:
  • 1)delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonche' delle relative spese accessorie;
  • 2)delle spese di magazzinaggio;
  • 3)degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.

Testo vigente dal 3 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-12;459~art1 · fonte del testo