[1]L'autorizzazione di spesa di lire quindici miliardi, prevista dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, e' elevata a lire trenta miliardi. Al predetto art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
[2]Della suindicata maggiore spesa lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti da opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli oneri derivanti da opere la cui gestione e' stata trasferita all'A.N.A.S.
Testo vigente dal 25 marzo 1948
