Per urgenti necessita', qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facolta' di requisire in uso o in proprieta' cose mobili occorrenti all'accasermamento, all'equipaggiamento, all'armamento e al trasporto dei reparti di polizia. La requisizione e' limitata all'uso, ove si tratti di cose inconsumabili, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi. Gli interessati hanno diritto di chiedere, nei casi di requisizione previsti dai commi precedenti, che l'Amministrazione proceda all'acquisto delle cose che formano oggetto delle requisizioni.

Testo vigente dal 4 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15~art6 · fonte del testo