I prefetti, in caso di urgente necessita', hanno facolta' di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati, per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia. Per gli immobili in uso del Ministero della difesa, i prefetti provvedono d'intesa con le Autorita' militari.

Testo vigente dal 4 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15~art5 · fonte del testo