Art. 389 c.o.m. — Cose non consumabili

Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite, o in altra localita' quando l'interessato vi consenta. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta':

  • a)se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
  • b)se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
  • c)se l'interessato non consente di ricevere la cosa in localita' diversa da quella in cui fu requisita.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art389 · fonte del testo