Le norme contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si applicano anche agli ufficiali contemplati dal presente decreto che siano in possesso della idoneita' fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

Testo vigente dal 3 gennaio 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472~art6 · fonte del testo