L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e' sostituito dal seguente. "L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo. Entro il mese di agosto di ogni anno il sovrintendente sottopone il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, corredato del programma tecnico dell'attivita' che l'Ente intenda svolgere nel corso dell'esercizio medesimo, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica che provvede alla sua approvazione con le modalita' di cui al precedente art. 5. Con la stessa procedura viene approvato il rendiconto di cui il sovrintendente cura la predisposizione e l'invio entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio. Il sovrintendente puo' disporre pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, senza speciali formalita'; di essi pero' deve fornire dimostrazione di regolarita' nel rendiconto di esercizio".
Testo vigente dal 22 marzo 1948
