L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario e, non oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e, per conoscenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Testo vigente dal 14 gennaio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685~art6 · fonte del testo