Dopo l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e' inserto il seguente articolo: "Art. 12-bis. - Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituito un Collegio dei revisori dei conti composto da un membro effettivo ed uno supplente designati dallo stesso Alto Commissario; da un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro e di un membro effettivo designato dal presidente della Corte dei conti. I membri del Collegio effettuano, sia collegialmente che individualmente, il riscontro della gestione finanziaria e contabile e rivedono i bilanci preventivi ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni; per le altre attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro, fissa l'emolumento annuo lordo per i membri del Collegio".
Testo vigente dal 22 marzo 1948
