[1]Istituzione ed esercizio delle zone franche

[2]1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorita' alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione. 2. La perimetrazione di cui al comma 1 e' approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operativita' della zona franca ed e' individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art70 · fonte del testo