[1]Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia

[2]1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci. 2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, ne' dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorche' si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art56 · fonte del testo