[1]Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia

[2]1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati. 2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci puo' vigilare sulle merci e ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art68 · fonte del testo