[1]Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

[2]1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia puo' essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:

  • a)risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine e' stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale;
  • b)nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualita' di effettivo versante;
  • c)il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;
  • d)il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art54 · fonte del testo