[1]Poteri sostitutivi

[2]1. In casi straordinari di necessita' e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell'Agenzia puo' disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. 2. Con provvedimento dell'Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonche' i criteri e limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1. 3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilita', se non nei casi di dolo o di colpa grave.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art38 · fonte del testo