[1]Obbligo del pagamento dei diritti di confine

[2]1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata. 2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali. 3. Al pagamento di cui al comma 1 e' obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art115 · fonte del testo