Art. 196 c.d.s. — Principio di solidarietà

Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. ((Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita' del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta')). Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 196 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 190/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo , circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo , che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.

    Art. 187 c.d.s. · Art. 196 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 188/2006

    Questione infondata
    5 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui estendono ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Premesso che, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità del proprietario di un veicolo - ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada - per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, deve escludersi che l'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice, violi il preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», in quanto tale ultima disposizione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e l'autore della violazione. > >- Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo o degli altri soggetto di cui all'art. 196 del codice della strada, v. la citata sentenza n. 27/2005 e l'ordinanza n. 319/2002.

    Art. 204-bis c.d.s. · Art. 111 cost. · Art. 126-bis c.d.s. · Art. 196 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/2002

    Questione inammissibile
    7 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.

    Art. 196 c.d.s. · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2021 al 1 febbraio 2022. 13 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati tolto: all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, aggiunto: dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che tolto: ha, aggiunto: abbia a qualunque titolotolto: , la disponibilita' del veicolo, aggiunto: risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo tolto: stesso e' avvenuta contro la sua volonta'. Se la violazione e' commessa da persona …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art196 · fonte del testo