[1]Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

[2]1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali puo' aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove e' constatata la violazione. 2. L'ufficio competente dell'Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalita' di cui al comma 1, invia i verbali all'autorita' giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione e' stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell'articolo 107, comma 3.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art108 · fonte del testo