[1]Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

[2]1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonche' l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attivita' di competenza, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art102 · fonte del testo