Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 211 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I conti, fino all'esercizio 1945 incluso, delle Province e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'ente, con i documenti relativi, quando il Prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del Comune o della Provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle Amministrazioni provinciali, la pubblicazione e' effettuata altresi' nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Entro il termine di cui al comma precedente i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili possono prendere cognizione del conto e dei documenti. Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili ed amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione. Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma si provvede con le modalita' di cui agli articoli precedentiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1372~art5 · fonte del testo
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