Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 273 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I tesorieri delle Province e dei Comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il Prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma daL. 5000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali. Le Amministrazioni delle province e dei comuni sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese, e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui e' stato presentato dal tesoriere. Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al Prefetto, che vi provvede a mezzo di commissario. Per la nomina del revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, e' notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono. Il capo dell'Amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune o della Provincia, da pubblicarsi, per le Amministrazioni provinciali, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1372~art1 · fonte del testo
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