Disposizioni a garanzia della qualita' del riso posto in vendita o immesso al consumo La denominazione «riso» e' riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificita' territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art4 · fonte del testo