L'art. 2430 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".

Testo vigente dal 17 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art14 · fonte del testo