L'art. 2432 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.".
Testo vigente dal 17 aprile 1991
