L'art. 2424 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO:

  • A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
  • B)Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali:
  • 1)costi di impianto e di ampliamento;
  • 2)costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
  • 3)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  • 4)concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  • 5)avviamento;
  • 6)immobilizzazioni in corso e acconti;
  • 7)altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali:
  • 1)terreni e fabbricati;
  • 2)impianti e macchinario;
  • 3)attrezzature industriali e commerciali;
  • 4)altri beni;
  • 5)immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
  • 1)partecipazioni in:
  • a)imprese controllate;
  • b)imprese collegate;
  • c)altre imprese;
  • 2)crediti:
  • a)verso imprese controllate;
  • b)verso imprese collegate;
  • c)verso controllanti;
  • d)verso altri;
  • 3)altri titoli;
  • 4)azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B);
  • C)Attivo circolante: I - Rimanenze:
  • 1)materie prime, sussidiarie e di consumo;
  • 2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  • 3)lavori in corso su ordinazione;
  • 4)prodotti finiti e merci;
  • 5)acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  • 1)verso clienti;
  • 2)verso imprese controllate;
  • 3)verso imprese collegate;
  • 4)verso controllanti;
  • 5)verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
  • 1)partecipazioni in imprese controllate;
  • 2)partecipazioni in imprese collegate;
  • 3)altre partecipazioni;
  • 4)azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
  • 5)altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide:
  • 1)depositi bancari e postali;
  • 2)assegni;
  • 3)danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C).
  • D)Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO:
  • A)Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale.
  • B)Fondi per rischi e oneri:
  • 1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
  • 2)per imposte;
  • 3)altri. Totale.
  • C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
  • D)Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  • 1)obbligazioni;
  • 2)obbligazioni convertibili;
  • 3)debiti verso banche;
  • 4)debiti verso altri finanziatori;
  • 5)acconti;
  • 6)debiti verso fornitori;
  • 7)debiti rappresentati da titoli di credito;
  • 8)debiti verso imprese controllate;
  • 9)debiti verso imprese collegate;
  • 10)debiti verso controllanti;
  • 11)debiti tributari;
  • 12)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  • 13)altri debiti. Totale.
  • E)Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre- state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.". (IV Direttiva, articoli 9, 13 e 14).

Testo vigente dal 17 aprile 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art5 · fonte del testo