La cattedra di composizione della danza comporta un orario settimanale di dodici ore. Le titolari della tecnica della danza, per esigenze didattiche, sono tenute ad effettuare, oltre il prescritto orario regolamentare di insegnamento di dodici ore, altre dodici ore settimanali, d'obbligo di assistenza, retribuite nella misura stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595. Per l'insegnamento della composizione della danza e della tecnica della danza puo' essere assunta per ciascuna cattedra, in aggiunta alla titolare, una incaricata. Gli incarichi vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione ((su proposta del Consiglio di amministrazione)). Le incaricate sono tenute a prestare la loro opera anche in qualita' di assistenti e le ore prestate in tale qualita' saranno retribuite nella misura prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 29 maggio 1947, numero 595, in proporzione alle ore effettiva mente prestate, le quali non potranno superare le dodici settimanali. Qualora ricorra il caso di prestazione relativa alla sola assistenza l'orario d'obbligo e' stabilito in diciotto ore settimanali. I pianisti accompagnatori sono tenuti a prestare la loro opera, per dodici ore settimanali e su richiesta della direttrice per altre ore, non superiori alle dodici settimanali retribuite nella misura stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 GENNAIO 1951, N. 28)).

Testo vigente dal 17 febbraio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1948 al 17 febbraio 1951. 61 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… titolare, una incaricata. Gli incarichi vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione su proposta tolto: della direttrice dell'Accademia aggiunto: del Consiglio di amministrazione. Le incaricate sono tenute a prestare la loro opera anche in qualita' di … nella misura stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595. tolto: Il Consiglio di amministrazione puo' concedere annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio derivanti da eventuali proventi speciali dell'Accademia e subordinatamente all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, al personale direttivo ed insegnante assegni speciali nel caso in cui la direttrice e le insegnanti abbiano svolto insegnamenti non conferiti per incarico o scritturazioni e che richiedano singolare perizia aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 GENNAIO 1951, N. 28.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236~art9 · fonte del testo