Le tasse scolastiche del corso normale dell'Accademia, nazionale di danza e del relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno versate all'Erario secondo le norme vigenti per gli Istituti di istruzione artistica. L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i corsi normali e' regolato dalle norme vigenti in materia. Gli allievi di nazionalita' straniera sono tenuti al pagamento delle tasse.
Testo vigente dal 18 ottobre 1948
