Le tasse scolastiche del corso normale dell'Accademia, nazionale di danza e del relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno versate all'Erario secondo le norme vigenti per gli Istituti di istruzione artistica. L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i corsi normali e' regolato dalle norme vigenti in materia. Gli allievi di nazionalita' straniera sono tenuti al pagamento delle tasse.

Testo vigente dal 18 ottobre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236~art14 · fonte del testo