[1]E' fatto obbligo a tutte le allieve dei corsi normali dell'Accademia nazionale di danza di frequentare scuole medie inferiori o superiori. Le giovanette che gia' frequentano scuole pubbliche o pareggiate, o che studiano privatamente possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° a seconda degli anni di scuola media gia' superati. Presso tali scuole esse saranno esentate dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami. Presso l'Accademia nazionale di danza, vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

[2]Corso normale (otto anni).

[3]Inferiore (3 anni) tecnica della danza.

[4]Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno.

[5]Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio.

[6]Corso di perfezionamento (tre anni).

[7]Tecnica della danza. Composizione della danza. Teoria della danza. Storia dell'arte. Storia della musica. Storia della danza e del costume. Pianoforte (facoltativo).

Testo vigente dal 18 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236~art12 · fonte del testo