La Scuola di danza in Roma assume la denominazione di "Accademia nazionale di danza" ed ha autonomia didattica ed amministrativa. Essa comprende un corso normale di otto anni per alunne, con il fine di formare danzatrici, ed un corso di perfezionamento della durata di tre anni per alunni di ambo i sessi, per la formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.

Testo vigente dal 18 ottobre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236~art1 · fonte del testo