Art. 16
E' abrogata ogni disposizione contraria al presenti decreto. Per tutto cio' che non e' in esso previsto si applicano, in quanto tuttora in vigore e compatibili con le nuove norme, le disposizioni relative ai macchinisti e al bidelli, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, nei regolamenti 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367, e nella legge 1 luglio 1940, n. 899. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
