Art. 1
I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di "aiutanti tecnici". Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato; quelli dei licei scientifici a carico delle Province, ad eccezione dell'aiutante tecnico del Liceo scientifico di Bolzano che e' a carico dello stato.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
