Art. 1

I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di "aiutanti tecnici". Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato; quelli dei licei scientifici a carico delle Province, ad eccezione dell'aiutante tecnico del Liceo scientifico di Bolzano che e' a carico dello stato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221~art1 · fonte del testo