Art. 5 — Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie

All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122~art5 · fonte del testo