Art. 2 — Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»;
  • 2)al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;
  • b)all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122~art2 · fonte del testo