Art. 1 — Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili

All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122~art1 · fonte del testo