Il Comitato puo' nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari. Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale. Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sara' corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.
Testo vigente dal 27 settembre 1948
