Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 22 dicembre 2008. 198 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro il 15 febbraio di ciascun anno gli esercenti e concessionari delle linee automobilistiche indicate nell'art. 3, devono presentare al competente Ufficio del registro una denuncia, in duplice esemplare, indicante i proventi realizzati ed il numero dei biglietti e degli altri riscontri e documenti di trasporto realmente rilasciati nell'anno precedente. In base a tale denuncia ed, occorrendo alle risultanze dei libri e delle contabilita' di ciascuna azienda, nonche' agli accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria investigativa, l'Ufficio del registro procede alla liquidazione della tassa definitivamente dovuta per l'anno precedente e ne da' notizia al contribuente, non oltre il 10 marzo successivo, mediante la restituzione di un esemplare della denuncia di cui al comma precedente, debitamente annotata della liquidazione definitiva. Per ciascun anno la tassa deve essere pagata in via provvisoria, salvo conguaglio, in base all'importo liquidato definitivamente per l'anno precedente, in quattro rate trimestrali posticipate, con scadenza al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre. La differenza di tassa che dalla liquidazione definitiva risulti pagata in piu' o meno per l'anno precedente deve essere accreditata sull'importo della prima rata o deve essere pagata entro lo stesso termine stabilito per il pagamento della rata medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art5 · fonte del testo
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