Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 220 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale dagli articoli 7 e 8 della tariffa (Allegato A) sono commisurate sui proventi dei trasporti di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati da esercenti o concessionari di linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria, nonche' dei trasporti, non gratuiti, extra urbani di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone. Tali tasse devono essere corrisposte, con marche da bollo o con bollo a punzone, applicati sui biglietti a cura esclusiva degli uffici del registro contenenti per territorio. Qualora il prezzo del trasporto sia di persone, che di animali e di cose, varii in relazione alla percorrenza, gli esercenti ed i concessionari delle linee e dei trasporti di cui al comma precedente, debbono tenere tante serie di biglietti per quanti sono gli scaglioni di prezzo soggetti i alla stessa tassa di bollo. Le tasse di bollo sopra indicate, debbono, agli effetti della rivalsa a favore dell'esercente o concessionario, essere conglobato nel costo del biglietto o del riscontro. E', per altro, in facolta' del Ministro per le finanze di consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le modalita' che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art8 · fonte del testo
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