Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 22 dicembre 2008. 162 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia prescritta dagli articoli 4, 5 e 6, si applica una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta. In caso di infedele denuncia si applica la pena pecuniaria da 50 a 100 volte la tassa sui biglietti non denunciati. Per l'omessa o ritardata presentazione delle denunzie prescritte dall'art. 9 o per l'inesattezza od omissione di dati ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, salvo, nei casi piu' gravi o di recidiva, il ritiro della concessione di esercizio della linea, o del servizio di autotrasporti. Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa prevista dagli articoli 4, 5 e 6 si incorre nella sopratassa uguale al 12 per cento delle somme non versate. Le sopratasse previste nel presente articolo sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art28 · fonte del testo
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