Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 154 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 13 e' comminata le pena pecuniaria daL. 2000 a L. 10.000 per ogni giorno in cui ha avuto luogo la trasgressione. Per l'omessa indicazione sui biglietti dei dati di cui al secondo e quarto comma dell'art. 13, chi effettua il trasporto incorre tella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 per ogni biglietto. La mancata conservazione delle matrici dei biglietti prescritta dal terzo comma dell'art. 13 e' punita con la pena pecuniaria da L. 5000 a L. 20.000 per ciascuna linea avente una percorrenza massima non superiore n. 50 chilometri e da L. 10.000 a L. 50.000 per ciascuna linea di percorrenza superiore. Le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti sono a carico delle ditte ed aziende indicate all'art. 13 e dei loro rappresentanti in solido tra loro. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 753. aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art27 · fonte del testo