Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 214 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo alle ditte esercenti linee automobilistiche autorizzate in via definitiva sovvenzionamento dello Stato o autorizzate in via provvisoria alle aziende esercenti linee, tranviarie extraurbane linee di linee di navigazione marittime, linee aeree sovvenzionati o meno allo Stato, nonche' agli esercenti di autotrasporti extraurbani non gratuiti di persone effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone, di riscuotere il prezzo del trasporto tanto delle persone che delle cose e degli animali mediante il rilascio di biglietti staccati da blocchetti a madre e figlia. Ogni biglietto deve essere distinto, per ciascun anno solare con un numero progressivo e con una serie di differente un anno dall'altro e deve contenere l'indicazione della ditta che effettua il trasporto, del percorso, della data del costo del biglietto complessivo della tassa di bollo e qualora la tassa vanga corrisposta in un modo virtuale dell'Ufficio del registro il quale, la tassa viene pagata. Le matrici dei biglietti devono essere conservate a disposizione dell'amministrazione finanziaria per anni tre. Nel caso di trasporti gratuiti le aziende devono rilasciare al passeggero un biglietto indicante che il viaggio si effettua a titolo gratuito in base a tessera o altro documento attestante il suo diritto al trasporto gratuito. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 753. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art13 · fonte del testo
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