Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1948 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni degli articoli 5, 6 e, 8 non sono applicabili ai biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane e sulle linee di navigazione interna a motore meccanico, diverso da quelle urbane, o considerate come tali, salvo per i detti biglietti e riscontri il disposto dell'art. 11.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173~art10 · fonte del testo
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