Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 21 marzo 1997. 201 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Qualora si tratti di medicinali, di cui all'allegato I, lettera A, ottenuti con nuovi procedimenti biotecnologici, il Ministero della sanita' adisce comunque il Comitato. Il comma 1 non si applica quando il richiedente, nella domanda:

tolto: a) dichiara che ne' lui stesso, ne' la ditta da lui rappresentata, ne' altra persona fisica o giuridica che possa agire in suo nome o per suo conto, abbiano fatto istanza, negli ultimi cinque anni, di autorizzazione alle autorita' di altro Stato membro per l'immissione in commercio di un prodotto contenente il medesimo principio attivo;

tolto: b) si impegna a che ne' lui stesso, ne' la ditta da lui rappresentata, ne' altra persona fisica o giuridica che possa agire in suo nome o per suo conto richiedano ad uno Stato membro, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione ad immettere in commercio un prodotto contenente il medesimo principio attivo, e si impegna altresi', ove tale richiesta fosse presentata, a comunicarla, entro tre giorni, al Ministero della sanita' che adisce il Comitato ai sensi del comma 1. Nell'ipotesi in cui non e' obbligatorio chiedere il parere del Comitato, il Ministero della sanita' provvede comunque ad informarlo trasmettendogli una scheda informativa delle caratteristiche del prodotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBARIO 1997, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;117~art2 · fonte del testo