Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie. Il Ministro della sanita', con proprio decreto puo' modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici. Il Ministro della sanita' adotta con proprio decreto misure piu' rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art18 · fonte del testo
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