Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanita' umana e animale ed alla salubrita' dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:
tolto: a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;
tolto: b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
tolto: c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;
tolto: d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
tolto: e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art17 · fonte del testo
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