Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del nuovo regolamento ((secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto)), l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 20 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1998 al 20 aprile 2001. 11 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo tolto: 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 aggiunto: 2-bis del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;115~art3 · fonte del testo