Art. 3 — Organi dell'Agenzia: composizione e durata
Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
- a)il consiglio di amministrazione;
- b)il Presidente. Il consiglio nazionale di amministrazione e' composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalita' in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non piu' di due mandati. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalita' di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).
Testo vigente dal 5 gennaio 1998
