I predetti funzionari sono riassunti in Magistratura con il grado che avevano al momento in cui passarono nell'Amministrazione dell'Africa italiana, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo in ordine all'inquadramento nei gradi 7° e 6°. Essi riprenderanno, nel ruolo del grado predetto, il posto che occupavano allorche' lasciarono la Magistratura. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana si considera, ai fini di carriera, compreso l'inquadramento nei gradi 7° e 6°, come servizio prestato in Magistratura, con esclusione pero' di qualsiasi conguaglio di trattamento economico.

Testo vigente dal 10 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1146~art2 · fonte del testo